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In Italia, la deducibilità delle spese pubblicitarie è regolamentata principalmente dall’art. 108 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che disciplina la deducibilità delle spese per prestazioni di servizi. Secondo tale articolo, “le spese di pubblicità e propaganda sono integralmente deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o, per la parte non dedotta, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.” Inoltre, la Circolare n. 34/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente la deducibilità delle spese pubblicitarie, sottolineando che tali costi devono essere correlati all’attività d’impresa e finalizzati a promuovere i prodotti o servizi offerti dall’azienda.